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  I "custodi" delle carceri


Regie patenti del 18 marzo 1817: nascono le Famiglie di giustizia
Il 18 marzo1817 la Regia Segreteria di Stato (Interno) promulga le Regie Patenti che approvarono lo "Stabilimento delle Famiglie di Giustizia e delle carceri", considerato l'atto di nascita dei custodi delle carceri che nel Regno d'Italia assumeranno la denominazione di guardiani.
Le carceri furono divise in sette classi, secondo il numero degli organici dei soldati di giustizia destinati a prestarvi servizio.

R.D. 15 gennaio 1851
L'Amministrazione delle carceri viene attribuita al ministero dell'Interno ed è istituita la figura degli Intendenti Generali in sostituzione dell'ispettore e del vice-ispettore delle Famiglie di Giustizia.

1860-1862: Le riforme carcerarie dopo l'Unità
Tra il 1860 e il 1862 sono emanati cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, così classificati: bagni penali dipendenti dal ministero della Marina e di custodia (R.D. 19 settembre 1860); carceri giudiziarie (R.D. 27 gennaio 1861, n. 4681); case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell'Interno; case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813); case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018), amministrate dall'Ispettorato generale delle carceri dipendente dal ministero dell'Interno. Il R.D. 29 novembre 1866 sancisce il passaggio dei Bagni penali dal ministero della Marina al ministero dell'Interno, a partire dal 1° gennaio 1866. Ogni regolamento prevedeva una propria classificazione del personale di custodia.

1861: Nasce la direzione generale delle carceri
Con R. D. 9 ottobre 1861, n. 255 è istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal ministero dell'Interno, in sostituzione dell'Ispettorato generale delle carceri.

1869: Riorganizzazione della direzione generale delle carceri
Il decreto 17 novembre 1869 sostituisce le precedenti divisioni intitolate alle Carceri giudiziarie, alle Case penali e ai Bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto è appositamente creato per la trattazione degli affari riservati.

1873: Regolamento delle Guardie carcerarie
La legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) emana il "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena". Il Corpo delle guardie carcerarie è unificato e organizzato militarmente.
Il 23 luglio dello stesso anno è emanato il "Regolamento pel corpo delle guardie carcerarie" che stabilisce le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo, guardia e introduce la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano.

Istituzione della scuola per gli allievi guardie
Regolamento emanato con R.D. 27 luglio 1873 n.1510 istituisce la prima scuola per il Corpo delle guardie carcerarie.

1890: Ordinamento degli Agenti di Custodia
R.D. del 6 luglio 1890 n. 7011 emana l'Ordinamento degli Agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi. L'art. 1 recita: Il Corpo degli Agenti di Custodia è istituito per vigilare e custodire i detenuti delle Carceri giudiziarie centrali, succursali, mandamentali; i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all'aperto; i minorenni nei Riformatorii governativi. Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata la sorveglianza esterna degli Stabilimenti suddetti.

1891: La riforma del regolamento penitenziario
Abbandonata la fiducia nel sistema cellulare a isolamento continuo, accertati i danni che esso produceva sulla psiche del condannato, il Regolamento generale carcerario del 1° febbraio 1891 adottò il sistema penitenziario irlandese, che prevedeva quattro periodi di trattamento differenziato. Le norme che regolavano la vita del detenuto stabilivano, fin dall'ingresso in carcere, un minuzioso rituale che prevedeva il taglio di capelli e barba, l'obbligo d'indossare la divisa e l'imposizione di chiamare il detenuto con il numero di matricola. Sotto il profilo della disciplina vigeva l'obbligo del silenzio, il divieto di comunicare tra detenuti e di rivolgere la parola ai visitatori, fumare o fiutare il tabacco, tranne che per gli inquisiti o per i condannati a pene inferiori ai sei mesi, recitare le preghiere ad alta voce anche durante le funzioni religiose, giacere vestiti sul letto o rimanere svestiti durante il giorno, presentare reclami collettivi. Le visite, i colloqui, la corrispondenza erano considerati strumenti premiali da concedere con benevolenza. Il Regolamento prevedeva una vasta gamma di punizioni: dall'ammonizione alla cella ordinaria, all'isolamento in cella di punizione a pane ed acqua fino a sei mesi, camicia di forza e ferri in cella oscura.
 
     
 

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