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I "custodi" delle
carceri
Regie patenti del 18 marzo 1817: nascono
le Famiglie di giustizia
Il 18 marzo1817 la Regia Segreteria di Stato (Interno) promulga
le Regie Patenti che approvarono lo "Stabilimento delle Famiglie
di Giustizia e delle carceri", considerato l'atto di nascita
dei custodi delle carceri che nel Regno d'Italia assumeranno
la denominazione di guardiani.
Le carceri furono divise in sette classi, secondo il numero
degli organici dei soldati di giustizia destinati a prestarvi
servizio.
R.D. 15 gennaio 1851
L'Amministrazione delle carceri viene attribuita al ministero
dell'Interno ed è istituita la figura degli Intendenti Generali
in sostituzione dell'ispettore e del vice-ispettore delle
Famiglie di Giustizia.
1860-1862: Le riforme carcerarie dopo
l'Unità
Tra il 1860 e il 1862 sono emanati cinque regolamenti relativi
alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, così classificati:
bagni penali dipendenti dal ministero della Marina e di custodia
(R.D. 19 settembre 1860); carceri giudiziarie (R.D. 27 gennaio
1861, n. 4681); case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti
dal ministero dell'Interno; case di relegazione (28 agosto
1862, n. 813); case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018),
amministrate dall'Ispettorato generale delle carceri dipendente
dal ministero dell'Interno. Il R.D. 29 novembre 1866 sancisce
il passaggio dei Bagni penali dal ministero della Marina
al ministero dell'Interno, a partire dal 1° gennaio 1866.
Ogni regolamento prevedeva una propria classificazione del
personale di custodia.
1861: Nasce la direzione generale delle
carceri
Con R. D. 9 ottobre 1861, n. 255 è istituita la Direzione
generale delle carceri dipendente dal ministero dell'Interno,
in sostituzione dell'Ispettorato generale delle carceri.
1869: Riorganizzazione della direzione
generale delle carceri
Il decreto 17 novembre 1869 sostituisce le precedenti divisioni
intitolate alle Carceri giudiziarie, alle Case penali e ai
Bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia
trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture,
IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di
gabinetto è appositamente creato per la trattazione degli
affari riservati.
1873: Regolamento delle Guardie carcerarie
La legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) emana il "Riordinamento
del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena".
Il Corpo delle guardie carcerarie è unificato e organizzato
militarmente.
Il 23 luglio dello stesso anno è emanato il "Regolamento
pel corpo delle guardie carcerarie" che stabilisce le nuove
qualifiche di capoguardia, sottocapo, guardia e introduce
la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano.
Istituzione della scuola per gli allievi
guardie
Regolamento emanato con R.D. 27 luglio 1873 n.1510 istituisce
la prima scuola per il Corpo delle guardie carcerarie.
1890: Ordinamento degli Agenti di Custodia
R.D. del 6 luglio 1890 n. 7011 emana l'Ordinamento degli
Agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori
governativi. L'art. 1 recita: Il Corpo degli Agenti di Custodia è istituito
per vigilare e custodire i detenuti delle Carceri giudiziarie
centrali, succursali, mandamentali; i condannati chiusi negli
stabilimenti penali o lavoranti all'aperto; i minorenni nei
Riformatorii governativi. Al personale di custodia può essere,
in via eccezionale, affidata la sorveglianza esterna degli
Stabilimenti suddetti.
1891: La riforma del regolamento penitenziario
Abbandonata la fiducia nel sistema cellulare a isolamento
continuo, accertati i danni che esso produceva sulla psiche
del condannato, il Regolamento generale carcerario del 1° febbraio
1891 adottò il sistema penitenziario irlandese, che prevedeva
quattro periodi di trattamento differenziato. Le norme che
regolavano la vita del detenuto stabilivano, fin dall'ingresso
in carcere, un minuzioso rituale che prevedeva il taglio
di capelli e barba, l'obbligo d'indossare la divisa e l'imposizione
di chiamare il detenuto con il numero di matricola. Sotto
il profilo della disciplina vigeva l'obbligo del silenzio,
il divieto di comunicare tra detenuti e di rivolgere la parola
ai visitatori, fumare o fiutare il tabacco, tranne che per
gli inquisiti o per i condannati a pene inferiori ai sei
mesi, recitare le preghiere ad alta voce anche durante le
funzioni religiose, giacere vestiti sul letto o rimanere
svestiti durante il giorno, presentare reclami collettivi.
Le visite, i colloqui, la corrispondenza erano considerati
strumenti premiali da concedere con benevolenza. Il Regolamento
prevedeva una vasta gamma di punizioni: dall'ammonizione
alla cella ordinaria, all'isolamento in cella di punizione
a pane ed acqua fino a sei mesi, camicia di forza e ferri
in cella oscura. |
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