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Le riforme del XX secolo
Il XIX secolo si chiude con un sistema carcerario che è ben lungi dall'attuare i principi su cui tanto s'era dibattuto per il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri. Il bilancio che fu tracciato nei primi anni del secolo rilevò che il sistema cellulare era rimasto sostanzialmente inapplicato per le croniche carenze di bilancio che avevano impedito la costruzione di edifici penitenziari adeguati al fabbisogno dell'utenza.
L'uso dei ferri ai condannati ai lavori forzati, ancora previsto dal regolamento di disciplina approvato dal R. D. 7 marzo 1878, n. 4328, era stato abolito dal Codice penale Zanardelli del 1889, ma fu rilevato che «dodici anni dopo l'attuazione del nuovo Codice Penale, per un'insana interpretazione delle Disposizioni transitorie mal trapiantate nel Regolamento Carcerario, i condannati, sotto l'impero del Codice precedente, ai lavori forzati, portavano ancora la catena saldata alla caviglia». I ferri saranno di fatto aboliti soltanto nel 1902, con l'articolo unico del R. D. del 2 agosto: «Negli stabilimenti penali, anche se non siano ordinati secondo il sistema del codice penale, è soppresso l'uso della catena prescritto dal regolamento disciplinare approvato con R. D. del 7 marzo 1878, n. 4328 (serie 2°)».
Il successivo R. D. 14 novembre 1903, n. 484, introdusse alcune modifiche al rigido sistema delle sanzioni disciplinari, con l'abolizione della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura, provvedimento dovuto più al fallimento di questi mezzi come reale deterrente per comportamenti indisciplinati che per la volontà d'umanizzare le drammatiche condizioni di vita in cui versava la popolazione detenuta.
Al 31 dicembre 1901 nelle carceri giudiziarie si contavano 26.085 posti disponibili nei dormitori comuni, mentre le celle singole erano solo 4.952. La situazione non cambiava per i posti disponibili negli stabilimenti penali che contavano 5.019 celle singole contro 23.943 posti in comune, con la conseguenza che condannati e detenuti in attesa di giudizio vivevano in regime di convivenza e solo il sette per cento dei condannati svolgeva qualche attività lavorativa all'interno dei penitenziari di tutto il Regno.
Regolamento del 1907
Il R.D. 24 marzo 1907, n. 150 approva il nuovo Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia.
1922: Passaggio dell'Amministrazione carceraria dall'Interno
alla Giustizia
Con R.D. 31 dicembre 1922, n. 1718, la Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori viene trasferita, a partire dal 15 gennaio 1923, dal ministero dell'Interno a quello della Giustizia e degli Affari di Culto. Tutti i servizi prima attribuiti al ministro dell'Interno, al prefetto ed al vice prefetto, sono rispettivamente assegnati al ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed al Procuratore del Re.
1928: Istituita la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena
Con R. D. 5 aprile 1928, n. 828, la Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori assume la nuova denominazione di Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena.
1937: Regolamento degli Agenti di Custodia
Il Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, seppure modificato negli anni successivi per adeguare le norme contenute al sistema democratico ed alla nuova concezione del carcere sancita dalla riforma penitenziaria del 1975, è rimasto in vigore fino al 1990.
Il Regolamento del 1937 assegna al Corpo il compito di assicurare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena.
1975: La Riforma penitenziaria
Con la Legge 26 luglio 1975, n. 354 sono introdotte le nuove norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
1990: La Riforma del Corpo di Polizia Penitenziaria
Il 15 dicembre 1990 è emanata la Legge n. 395 che istituisce il Corpo
di Polizia Penitenziaria e il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria.
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